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ANFI in Senato per smontare scientificamente la teoria dei bambini "pacco postale"

Written By Giorgio G on giovedì 29 settembre 2011 | 14:18

ROMA 27 SETTEMBRE 2011, SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DEL DR. VITTORIO VEZZETTI, RESPONSABILE MEDICO-SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI ANFI.

DISCORSO NEL NOME DEI FIGLI


“Onorevole Presidente,

onorevoli Senatori,

PER SUA NATURA ANFI È ASSOCIAZIONE CHE CREDE IN UN DIRITTO CHE TRAMUTI IN ATTI GIURIDICI LE CONQUISTE DELLA SCIENZA E NON CHE ADATTI QUESTE ULTIME A PRASSI OBSOLETE BASATE SPESSO SUI LUOGHI COMUNI E SUL PREGIUDIZIO.

Per questo motivo ANFI approva le innovazioni proposte dai ddl 954 e 2454, coerenti coi risultati della moderna ricerca scientifica, affinchè non si perpetuino gli errori interpretativi della legge 54/06.
A esemplificazione di quanto dico riporto una delle tante sentenze emesse da un tribunale italiano, una di quelle sentenze per cui noi oggi siamo qua a parlare
di riforma:
Tribunale di Varese, anno 2007, sentenza 3053/03 dei giudici Carmelo Leotta, Francesco Paganini, Anna Giorgetti:
“questo tribunale per propria giurisprudenza costante, non condivide una frammentazione del tempo del minore eccessiva che costringa di fatto i figli a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante e che comunque il bene primario oggetto della tutela del legislatore è sempre il minore e non certo l'interesse o l'aspettativa del genitore di avere con sé il figlio per lo stesso tempo in termini di computo aritmetico, dell'altro�?.

Dal che si evince che per loro stessa ammissione interi Tribunali non basano le sentenze su dati scientifici ma sulla giurisprudenza, per di più locale, in modo da evitare eventuali contaminazioni migliorative dai tribunali viciniori.
Invece ANFI, in virtù del suo approccio scientifico, vede come elemento qualificante dei ddl 957 e 2454 proprio la salvaguardia del diritto dei minori a un rapporto paritetico con ambedue i genitori, salvo casi di impossibilità materiale.

RITENIAMO PERTANTO INDISPENSABILE UNA DISAMINA DEI PRINCIPALI STUDI SCIENTIFICI SVOLTI SULL’ARGOMENTO E DI CUI IL LEGISLATORE NON PUÒ NON TENERE CONTO.

Lo studio degli ACTA PEDIATRICA prodotto agli atti dimostra in modo oggettivo e con validazione statistica che il coinvolgimento del padre (la figura comunemente penalizzata dai nostri tribunali) migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile.

L'esperienza dei Paesi che hanno scelto la priorità dei tempi paritetici ha confermato la bontà di questo approccio: Svezia, Francia, Belgio, Catalogna, Martinica, Guadalupa, Polinesia francese, Guyana francese e i vari distretti francesi sparsi nel mondo non hanno infatti mai avvertito la necessità di tornare sui propri passi e hanno visto un crollo della conflittualità (in Svezia le giudiziali sono ormai meno dell'uno per cento del totale).

Il più importante studio al mondo sull'alternato (puntualizzato che tempi paritetici non significano sempre affido alternato potendosi raggiungere l'obiettivo anche in altra maniera che potrebbe essere indicata dai genitori obbligandoli a presentare un progetto di gestione condivisa della prole come in Bulgaria), il rapporto Raschetti, rammentando la caratteristica dell'adattabilità infantile assai maggiore di quella dell'adulto, ha ossevato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti, in caso di conflittualità e che i bambini monogenitoriali sono meno socievoli e con minor sviluppo cognitivo.

Nell'interesse ideologico del domicilio prevalente abbiamo visto case assegnate a lattanti di tre mesi che non erano in grado di distinguere il seno da cui erano allattati.
Non risulta del resto che i milioni di bambini nomadi e seminomadi che ancora vivono nel mondo (beduini, tuareg, nomadi dell'Amazzonia e dell'Asia centrale) derivino un danno psichico o di destabilizzazione mentale da questa loro condizione.

INFATTI NEI MOTORI DI RICERCA MEDICA INTERNAZIONALE (LA MEDICINA E' LA SCIENZA CHE DIMOSTRA, AVENDO LA VALUTAZIONE DEL'INDICE DI SIGNIFICATIVITA' STATISTICA MENTRE LA PSICOLOGIA OSSERVA) NON ESISTE UN SOLO STUDIO CHE SUFFRAGHI LA TEORIA ADULTOCENTRICA DELLA NOCIVITA' DELL'ALTERNANZA.

L'ultimo studio psicologico significativo contrario all'alternato è una piccola ricerca del 1999 pubblicato sul Family Court Review che valutava esclusivamente la variabile attaccamento, mentre tutta la letteratura succesiva tesse solo gli elogi dell'alternanza che riscuote consensi anche fra i giovani utenti (studio Fabricius).
Altri punti meritevoli dei ddl 957 e 2454, sono -fra i molti- a nostro avviso:

1- l'introduzione, come situazione pregiudizievole, della Alienazione Genitoriale, intesa come condizionamento dei minori all'ostilità verso il genitore c.d. bersaglio, ossia quello non collocatario (da cui l'ulteriore indicazione ad eliminare questa figura). Noi suggeriamo la possibilità di prevedere l'invio degli alienati a programmi terapeutici specifici che, provenendo dagli USA, a breve arriveranno in Italia.
Purtroppo la sensibilità giudiziaria nei confronti dell'Alienazione Genitoriale è scarsissima: noi grazie ad una tesi di laurea siamo risaliti, malgrado il fenomeno abbia proporzioni gigantesche, a soli 14 provvedimenti giudiziari italiani che la citano! Riteniamo solo utile eliminare la parola sindrome non essendo stato ancora chiarito fino ad oggi dalla comunità scientifica internazionale se essa possa essere ritenuta tale.

2 - Il riconoscimento e il potenziamento della mediazione familiare.

3-L'incremento dell'aspetto sanzionatorio: attualmente questo aspetto è assolutamente incapace di fornire un deterrente contro le condotte illecite perpetrate dai genitori: la stragrande maggioranza dei 709 ter si conclude con un nulla di fatto e quando c'è una sanzione questa è di solito l'inefficace ammonizione. Chiediamo una specifica di maggior gravità riguardo le false denunce di abusi per le conseguenze devastanti che hanno e la diffusione del fenomeno: uno studio pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa Rivista della Società Italiana di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Università di Modena evidenzia che il 92% delle denunce di abusi in corso di separazione è infondata! Inoltre i danni provocati dalla macchina giudiziaria condussero al punto che il trauma
psicologico risultò indistinguibile tra i due gruppi di minori. In pratica (ragionando percentualmente) nel tentativo di punire 8 mostri pedofili il sistema ha rovinato anche le 92 creature innocenti che l’abuso non l’avevano assolutamente subito.

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori, vi voglio parlare con la mano sul cuore, non da operatore del contenzioso quale non sono ma in modo veramente disinteressato NEL NOME DEI FIGLI di separati che ogni giorno più numerosi visito nel mio ambulatorio di pediatra: non perdiamo le splendide opportunità forniteci da questi disegni di legge. I posteri ve ne saranno grati�?.

VITTORIO VEZZETTI, MEDICO PEDIATRA, RESPONSABILE SCIENTIFICO ANFI.

Diritto di famiglia: quando il potere giudiziario esautora quello legislativo

Written By Giorgio G on giovedì 8 settembre 2011 | 04:14

Agli attacchi del potere giudiziario al potere esecutivo (veri o presunti) eravamo abituati. Ora è la volta di quello legislativo: come esautorare il Parlamento a colpi di sentenze della Corte di Cassazione, come smontare la volontà popolare, che il Parlamento esprime, piegandola a interpretazioni che ne snaturano il significato fino, non formalmente ma nei fatti, ad abrogare leggi emanate dalla Stato.
E' di questi giorni la notizia che la Corte di Cassazione con sentenza 17191/2011 ha introdotto il principio che nei casi di separazione particolarmente conflittuali l'affidamento condiviso dei figli non debba essere applicato. Contraddicendo in un colpo solo sè stessa e lo spirito del legislatore. Sì, perché lo spirito della legge era quello di considerare l'affidamento dei figli come la situazione migliore per il loro benessere anche
e forse ancor di più quando esisteva conflitto tra i genitori. E la stessa Corte di Cassazione l'aveva ribadito, a più riprese: la conflittualità dei genitori (spesso causata ad arte) non può essere requisito valido per non affidare i figli ad entrambi (es. sentenze 16593/2008 e 24841/2010).
Anni di dibattiti parlamentari inutili. Molti operatori del diritto erano da sempre contrari a questa norma e, nonostante la volontà popolare espressa dal Parlamento, il sistema è arrivato a "neutralizzarla", a piegarla alla sua volontà, come se gli operatori del diritto avessero in mano ANCHE il potere legislativo, o almeno il diritto di veto sul suo operato.

In questi giorni si sta discutendo se abbassare il numero dei parlamentari o se riconsiderare la presenza di due Camere (dei Deputati e dei Senatori) con poteri e funzioni sostanzialmente identici. A considerare le vicende recenti si potrebbe addirittura puntare ad abolire completamente il Parlamento: tanto vale dare anche il potere legislativo a quello giudiziario.

Visto quanto la Corte di Cassazione non considera le sue stesse sentenze recenti, non ci resta che sperare che questa sentenza venga presto dimenticata dalla stessa.

L'Associazione Familiaristi Italiani al Senato

Written By Giorgio G on giovedì 1 settembre 2011 | 14:52

Comunicazione di Vittorio Vezzetti in commissione giustizia del Senato. Disamina dei principali studi internazionali sull'affido dei minori e confronto con le prassi dei tribunali italiani.




ROMA 19 LUGLIO 2011, SENATO DELLA REPUBBLICA
RELAZIONE DEL DR. VITTORIO VEZZETTI, RESPONSABILE MEDICO-SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI ANFI

Onorevole Presidente,
onorevoli Senatori,

il progetto di legge 957 intende porre soluzione al grave problema della disapplicazione della legge 54/06.

In primo luogo, il Legislatore ha chiaramente previsto che ogni minore abbia diritto a godere di rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori anche dopo la separazione dei medesimi, ma la volontà dei tribunali di merito, sia quelli ordinari che quelli minorili, si è diretta immediatamente verso una sistematica sconfessione di quanto stabilito dal Parlamento. In particolare, secondo la nosra esperienza di ANFI assolutamente collimante coi dati dell'osservatorio nazionale ADIANTUM (che ha raccolto 1.020 sentenze da tutte le regioni italiane, coprendo quasi il 90% dei distretti di corte d’appello), oltre a non riconoscere sempre una concessione formale/nominale dell'istituto dell'affido condiviso, quest'ultimo nei palazzi di giusizia si è tradotto nella semplice individuazione di un genitore collocatario, con assegnazione all'altro genitore di “diritti di visita�? assolutamente in linea con quelli vigenti nel regime imperante (affidamento eslcusivo alla madre) ante 2006: 83% del tempo col genitore “collocatario�? – figura non prevista nel dettato della legge e di invenzione giurisprudenziale - e 17% col genitore “ non collocatario�?.

La ripartizione dei tempi muta a seconda dell'età dei minori: sotto gli undici anni diventa del 90% versus il 10. Tempi, il 17 e il 10%, assolutamente teorici e tutt'altro che garantiti stante la ben nota incapacità del sistema giudiziario a fare rispettare i propri provvedimenti e stante l'elasticità dell'interpretazione da parte dei magistrati: in pratica spesso abbiamo osservato che ripetizioni, corsi sportivi, catechismo, piazzati ad hoc nelle ore di spettanza del genitore non collocatario (talora persino azzerando i tempi a disposizione del minore per relazionare con questi) sono stati giustificazioni sufficienti a scongiurare condanne o provvedimenti sanzionatori per il genitore collocatario. Analogo discorso vale per i cosiddetti “genitori assenti�? che non vengono di regola sanzionati.

E' evidente che questa prassi cozza persino con la lingua italiana, non potendosi riconoscere a tali percentuali il carattere di “equilibrato�? (i cui sinonimi per qualunque dizionario sono “omogeneo�? o “uniforme�?) che dovrebbero caratterizzare il rapporto previsto per i minori dalla legge 54/06 con i genitori.
D'altro canto dobbiamo ammettere che l'affido condiviso in Italia non è mai realmente partito se è vero che il giudice Gloria Servetti, attuale Presidente della sezione Famiglia del Tribunale di Milano, a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge 54/06 già postulava la necessità di un collocatario, la possibilità di rapporti col genitore non collocatario in affido condiviso a carattere quindicinale e il diritto di scelta per il collocatario in quasi tutte le attività (cfr. comunicazione a Spaziomef, 2006 reperibile anche su internet).

Nella pratica si è continuato ad ammettere che la perdita di contatti con un genitore (quello non affidatario o, come si dice appunto oggi, non collocatario) sia un accettabile dazio che il minore deve pagare alla separazione dei genitori.
Poiché l’ANFI, associazione professionale per sua natura multidisciplinare, crede in un Diritto che tramuti in atti giuridici le conquiste della Scienza e non che adatti queste ultime a prassi obsolete basate spesso sui luoghi comuni e sul pregiudizio, riteniamo indispensabile una disamina dei principali studi scientifici svolti sull’argomento e di cui il legislatore non può non tenere conto.
Paesi progrediti, dove l'istituto del divorzio è molto più datato che da noi, hanno cercato di ovviare al grave problema della perdita di un genitore dopo la separazione (secondo l’ISTAT 2008, quindi con la legge 54 in vigore, in Italia il 25% dei minori ha perso contatto con uno dei genitori dopo la separazione dei medesimi) promuovendo l'affidamento condiviso con tempi il più possibile paritetici di frequentazione dei genitori.
La correttezza scientifica e l'utilità di questo approccio sono state recentemente confermate da uno studio medico internazionale (il più importante al mondo), validato statisticamente, sull'utilità del coinvolgimento paterno (ACTA PEDIATRICA 97,152-158, FEBBRAIO 2008, Sarkadi et al., Uppsala e Melbourne). Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni, concludendo che in 22 studi su 24 si è avuta l'evidenza (con p<0.005) degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali.
In particolare si è dimostrato in modo oggettivo e con validazione statistica che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile (cfr. allegato 1).

La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi (Svezia e Australia) dove ,dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 30-50% del totale (e non il 17% teorico come da noi), è stata un inusuale appello alle autorità competenti affinchè amplino i diritti di visita del non collocatario. Questo studio medico, il più autorevole mai effettuato, pubblicato
su una delle più importanti riviste mediche internazionali dimostra l'attuale scorrettezza delle prassi giudiziarie italiane, la loro nocività per i minori coinvolti e la improcrastinabile necessità di modifiche importanti.

In alcuni Paesi, poi, la priorità ricercata dal magistrato è ormai l’affido alternato. A distanza di anni i risultati si sono dimostrati ottimi: in Svezia ormai le separazioni giudiziali si sono ridotte a meno dell'1% del totale, non essendoci più dissidi sulle frequentazioni ed essendosi ridotte le dispute sul mantenimento dato il passaggio di fatto a un mantenimento diretto. I tribunali si sono liberati di un dannoso carico di lavoro, grazie alla circostanza che l’accordo di separazione si ottiene in prima udienza e la durata delle poche cause giudiziali è pari a circa sei mesi.
In Belgio e Francia, dove si guarda con ammirazione alla Svezia e dove pure ormai il 24% dei minori vive secondo il regime di alternanza, gli studi su grandi numeri hanno dimostrato benefici notevoli.

In particolare il rapporto Raschetti, presentato al parlamento transalpino e costituente il più ampio studio psicologico mai eseguito a livello mondiale,sul tema, ha osservato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti (dovendosi solo regolare i tempi di alternanza) e che i bambini curati da un solo genitore, inoltre, sono meno socievoli e hanno minor sviluppo cognitivo (cfr.allegato 2).
L'affido alternato, a dimostrazione che i contesti socio culturali contano meno dei nostri schemi mentali, è la priorità perseguita dal giudice anche in Polinesia francese, nelle isole dell'Oceano indiano della Rèunion e di Mayotte, nella Guadalupa, nella Martinica e nella Guyana francese.
Purtroppo in Italia, dove manca l'esperienza empirica dell'alternato, può ancora capitare di leggere che esso "può compromettere la crescita e provocare traumi in grado di evolvere verso patologie dissociative" (sic). Non di rado i tribunali minorili, così come quelli ordinari, rifiutano il pernottamento dei figli al di sotto dei 3 anni presso il padre, o addirittura richiedono una consulenza tecnica di ufficio per verificare, con atto di chiara discriminazione per sesso, le “attitudini e capacità�? del genitore maschio alla cura filiale. L’affido alternato viene spesso definito destabilizzante e nocivo. Ma su che base? Su nessuna che non sia quella dell’epidermicità, del pregiudizio, del luogo comune.

Nei motori di ricerca medico scientifica internazionali che abbiamo a lungo setacciato non esiste infatti un solo lavoro che suffraghi con validazione statistica questa bizzarra teoria.

Anche le osservazioni psicologiche provenienti dall'estero sono quasi univoche nell'evidenziare gli effetti positivi e nel destituire di ogni valore le asserzioni dei detrattori del condiviso (vedi, oltre al Raschetti 2010, anche Solint 1980: “L’enfant vulnérable,rètrospective�?, PUF-Paris Jacquin-Fabre 1993, in “Les parents, le divorce et l’enfant�?,EST Paris di Guillaurme e Fugue M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella 'Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights', in Family Court Review, 42/1, pp. 39-59,2004).

Rimanendo in Italia, anche il Prof. Canziani (tre volte Presidente degli neuropsichiatri infantili italiani), trova nel complesso positiva l’esperienza dell’alternato (cfr. “I figli dei divorzi difficili�?, Sellerio editore).
I francesi (che hanno il divorzio dal 1789) sono arrivati a questa conclusione già da un pezzo e hanno la doppia residenza sulla carta d'identità dei figli di separati. Ancor prima vi sono arrivati gli svedesi (che conoscono il divorzio dal 1913). La pariteticità dei tempi ha consentito anche di ridurre i contenziosi sugli assegni di mantenimento ed è esitata (come verificato dagli economisti statunitensi) in un maggior benessere per i figli: la possibilità di non mediare il contributo attraverso una persona con cui si è in conflitto e di cui - a torto o ragione - non si ha fiducia, induce infatti a non ridurre ai minimi termini il proprio supporto economico. Oggi la frustrazione dei genitori emarginati e la sperequazione di giudizio aumentano la conflittualità e l'esasperazione al punto che oltre 1000 persone vengono ferite e oltre 100 muoiono ogni anno in Italia in corso di separazione (più che a causa delle varie forme di criminalità organizzata messe assieme: dati FENBI).

A dimostrazione del degrado cui ci ha portato questo sistema basato sulla sperequazione di giudizio e sull’annullamento dell’altra figura genitoriale vogliamo segnalare uno studio pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa Rivista della Società Italiana di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Università di Modena: nella casistica degli scienziati il 92% delle denunce di abusi in corso di separazione risultò infondata! Inoltre i danni provocati dalla macchina giudiziaria condussero al punto che il trauma psicologico risultò indistinguibile tra i due gruppi di minori. In pratica (ragionando percentualmente) nel tentativo di punire 8 mostri pedofili il sistema ha rovinato anche i 92 bambini che l’abuso non l’avevano assolutamente subito.

Altri punti meritevoli del ddl 957, sono -fra i molti- a nostro avviso:
1- l'introduzione, come situazione pregiudizievole, della Alienazione Genitoriale, intesa come condizionamento dei minori all'ostilità verso il genitore c.d. bersaglio, ossia quello non collocatario (da cui l'ulteriore indicazione ad eliminare questa figura). Poco conta che, a tutt'oggi, questa sorta di sindrome di Stoccolma che affligge i minori non sia inclusa (al pari di tante situazioni, come lo stalking o il mobbing o il plagio che trovano applicazione in ambito giudiziario) nel DSM IV (è in corso la discussione per l’inserimento nel DSM V): molte istituzioni hanno già provveduto a includerla tra gli elementi negativi: in Liguria già dal 2004 essa è inclusa come elemento di violenza emotiva nelle linee guida sull'abuso dell'infanzia, mentre il Brasile ha appena promulgato (agosto 2010) una legge contro le condotte dei genitori che portano alla insorgenza della Alienazione Genitoriale. Anche a causa di quest’ultima 25.000 minori italiani (ISTAT 2008) perdono oggi il contatto con uno dei due genitori dopo la loro separazione.
Purtroppo la sensibilità giudiziaria nei confronti dell'Alienazione Genitoriale è scarsissima: noi grazie ad una tesi di laurea siamo risaliti, malgrado il fenomeno abbia proporzioni gigantesche, a soli 14 provvedimenti giudiziari italiani che la citano!
Nel momento in cui si intende potenziare il valore dell'audizione del minore non si può non aumentare l'attenzione verso i condizionamenti.
2 - Il riconoscimento e il potenziamento della mediazione familiare (anche se l'attuale sperequazione di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria continuerebbe, se non corretta, a provocare il persistere delle deludenti percentuali di riuscita dei percorsi di mediazione).
3-L'incremento dell'aspetto sanzionatorio: attualmente questo aspetto è assolutamente incapace di fornire un deterrente contro le condotte illecite perpetrate dai genitori: la stragrande maggioranza dei 709 ter si conclude con un nulla di fatto e qaundo c'è una sanzione questa è di solito l'inefficace ammonizione.
Ma i figli dei separati cosa ne pensano? Nello studio del prof. Fabricius (Fabricius W., Hall Jeffrey, 2000 : “ Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni�?, Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000), lo studio più importante mai svolto sul tema, a specifica domanda 800 studenti del primo anno di Psicologia, figli di separati, ritenevano a posteriori che l'affido alternato sarebbe stato il migliore: la percentuale variava tra il 70% di chi non l'aveva provato, e il 93% di chi lo aveva potuto sperimentare. A dimostrazione che la stabilità degli affetti, una volta di più, vale più di quella del domicilio.

Vittorio Vezzetti, Medico Specialista in Pediatria, Responsabile medico scientifico ANFI.

Audizione al Senato del 26 luglio 2011 (Commissione Giustizia) sulla riforma dell’affido condiviso.

Written By Giorgio G on mercoledì 27 luglio 2011 | 04:53

Si è tenuta martedì 26 luglio, alle ore 20.30, un’importante audizione presso la Commissione Giustizia del Senato sul ddl 957 di riforma dell’affido condiviso. Notevoli le divergenze tra alcuni relatori.
La dr.ssa Melita Cavallo (Tribunale dei minori di Roma) ha ritenuto di puntualizzare il suo disaccordo sulla generalizzazione del tempi paritetici affermando che nella sua opinione essi non funzionano, così come il mantenimento diretto, nei casi conflittuali. Si è detta favorevole, invece, all’implementazione della mediazione familiare e all’introduzione nell’articolato della Alienazione Genitoriale.
Il dr. Fabio Nestola (Fe.N.Bi.) ha chiaramente espresso il concetto che, con le attuali modalità applicative della 54/06, anche l’estensione dell’affido condiviso al 100% dei casi non soddisferebbe le giuste aspettative popolari: l’escamotage del col locatario sta infatti completamente vanificando l’intento del legislatore. Nestola ha anche puntato il dito sul fenomeno delle false accuse, ormai in continua ascesa.
I mediatori familiari (SIMEF: dr.ssa Marina Lucardi e Associazione GEA: dr.ssa Chiara Vendramini) hanno esposto il loro punto di vista circa la necessità di garanzie di formazione e qualità dei mediatori e riguardo la non obbligatorietà del ciclo di mediazione ma solo del primo passaggio informativo.
L’avv. Matteo Santini (Centro nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori) si è detto favorevole alle novità proposte dal ddl 957 avanzando qualche riserva sull’introduzione dell’affido a terzi.
L’avv. Anna Rita Cattò (Associazione Figli per i Figli) ha smitizzato la assoluta presunta necessità del domicilio stabile affermando anche che cure paritetiche non significano sempre tempi misurati perfettamente a metà con la calcolatrice.
L’Associazione Matrimonialisti Italiani (per tramite degli avvocati Gaetana Paesano e Francesco Genovese) ha formulato alcune osservazioni tecniche avanzando perplessità sui tempi paritetici e sull’affido alternato definendoli un’impostazione adultocentrica.
Il Prof. Massimo Dogliotti (Consigliere della Corte di Cassazione) si è detto d’accordo sulla necessità di modifiche tese a favorire la condivisione dell’affido e a ridurre la disomogeneità dei provvedimenti mentre il Prof. Gianpiero Turchi (Docente di Psicologia Clinica all’Università di Padova) ha sottolineato che una buona legge può intervenire efficacemente a difesa dei minori in questo ambito, che la stabilità degli affetti conta più della stabilità del domicilio e che non esiste nessuna evidenza scientifica che l’affido alternato nuoccia ai bambini, anzi semmai li aiuta a crescere aumentando gli ambienti e le occasioni di stimolo. In tal modo si è preparato il terreno all’ultimo intervento della serata e cioè quello di ADIANTUM rappresentato dai dr. Vittorio Vezzetti e Claudio Alberghini.
Il primo ha esposto alcuni fra i più importanti studi mondiali sull’argomento: lo studio Fabricius che osserva il rimpianto dei figli dei separati per non aver potuto godere di ambedue i genitori in maniera eguale, il rapporto Raschetti che dimostra l’applicabilità e la buona riuscita dell’alternato anche per bambini piccolissimi, in caso di conflittualità, lo studio mondiale di Sarkadi del 2008 che dimostra l’importanza e l’utilità del coinvolgimento paterno nella gestione e nella crescita dei figli, lo studio sugli abusi in corso di separazione dell’università di Modena (nella casistica il 92% delle denunce era infondato). Alberghini ha invece parlato dell’importanza di implementare l’istituo della mediazione, anche tramite forme più cogenti non trattandosi di patrimoni giuridicamente indisponibili.

Perché l'Affido Condiviso ha bisogno della Doppia Residenza (DDL 43)

Written By Giorgio G on lunedì 27 settembre 2010 | 02:54

La pari dignità genitoriale nelle coppie separate è senz'altro uno degli elementi fondanti della legge 54/2006 sull'Affido Condiviso: questo nuovo istituto si basa proprio su un equilibrio dei tempi di trascorrenza del figlio con i due genitori. Rendere i tempi equilibrati significa inevitabilmente far venir meno uno dei principi, forse il fondamentale, sul quale si fondava l'isituto dell'affido monogenitoriale precedente: il bambino di genitori separati non avrà più una sola casa, ma si alternerà tra la casa di babbo e quella di mamma.
Insistiamo su questo punto perché lo riteniamo sostanziale e perché i preconcetti attorno all'affido condiviso ancora si basano, si ancorano, sul concetto superato di "unicità del contesto abitativo". Prima della riforma si riteneva nell'interesse del bambino il preservare questa unicità in virtù dell'attaccamento al luogo, al nido, come unico ambiente degli affetti, delle abitudini di vita, della rete di relazioni, del concetto stesso di stabilità, (es. la sua cameretta, lo spazio dei giochi, il luogo di frequentazione con i compagni di scuola o con gli amici, il senso di sicurezza proprio dell'ambiente familiare, ecc...) a costo di ridurre la frequentazione con l'altra figura genitoriale.
Con la riforma, e quindi con il trascorrere del figlio in maniera significativa anche nella casa dell'altro genitore, si è voluto invertire l'importanza dei valori per il minore: si sacrifica l'unicità del contesto abitativo (diventano due le case) in favore di una maggiore frequentazione con l'altro genitore, il quale, da mero soggetto di diritto di visita, diventa genitore con pari dignità dell'altro, naturalmente sempre nell'interesse del minore.
Il Parlamento, quindi, ha fatto una scelta ben precisa (e costata più di un decennio di discussioni): lo sdoppiamento del nido viene considerato come il sacrificio da affrontare per il bene  - considerato maggiore e più importante - della presenza effettiva e concreta dei due genitori nella vita quotidiana del figlio.

Questa premessa era doverosa per arrivare al punto cruciale di questo articolo: la doppia residenza anagrafica. In un quadro come sopra descritto e in presenza di un equilibrio di tempi tra le due abitazioni, diventa sostanzialmente arbitrario definire la residenza anagrafica presso l'abitazione di uno dei due genitori. La semplice prevalenza matematica dei tempi (giorni) non dovrebbe essere il discrimine di fronte alla pari dignità dei due contesti abitativi. In Francia ad esempio, la doppia residenza esiste dal 2002, ed è stato un passo successivo all'introduzione dell'affidamento condiviso. E, badate bene, non parliamo di doppio domicilio, ma di doppia residenza, in quanto il domicilio non è amministrativamente rilevante, e la residenza dell'individuo ha una rilevaza sostanziale - non solo formale - ed ha ripercussioni sia giuridiche che pratiche importanti.

I motivi per i quali, secondo chi scrive, sarebbe auspicabile l'introduzione della doppia residenza anagrafica, anche senza attendere la nuova riforma dell'affido condiviso sono diversi:
- l’indirizzo di residenza è importante perché a tale indirizzo sono inviate tutte le notificazioni e le comunicazioni «ufficiali» inerenti la persona. Il fatto che il figlio sia residente presso l’uno o presso l’altro genitore può avere ripercussioni pratiche, concrete, importanti sull’esercizio quotidiano della potestà e dell’affidamento. In questo senso migliorerebbe nel concreto la comunicazione tra i due genitori affidatari, comunicazione che - come è facile intuire - non è sempre semplice, precisa e puntuale.
- l'accesso ad ogni forma di agevolazione, contributo, sovvenzione pubblica è legato alla composizione anagrafica della famiglia (cosiddetto «stato di famiglia»): l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ad esempio, si calcola in base alla residenza anagrafica dei componenti della famiglia. Una doppia residenza del bambino permetterebbe la possibilità di agevolazioni economiche a entrambi i genitori, e quindi, indirettamente, maggiori vantaggi anche al figlio. Può sembrare una cosa di poco conto ma, se pensiamo alle fasce meno abbienti, avere accesso a contributi per l'affitto o alle case popolari per entrambi i genitori può rivestire un'importanza non trascurabile.
- Il riconoscimento formale della pari dignità dei due contesti abitativi diminuirebbe i contrasti tra i due genitori separati, riducendo le possibili strumentalizzazioni dell'uno e dell'altro, con evidente vantaggio di tutte le parti in gioco, in primo luogo, ovviamente, dei figli.
- L'intenzione del legislatore è chiara: la continuità affettiva è più importante della continuità abitativa. La doppia residenza non fa altro che ribadire quest'intenzione rinforzando il concetto della pari dignità del contesto abitativo.
- La doppia residenza fungerebbe da bussola per i giudici, ancora troppo legati al concetto pre-riforma di "genitore prevalente" e "domicilio principale". Il fatto che a tutt'oggi ci sia un indirizzo ufficiale per il bambino (la residenza presso un'abitazione) e che si continui a privilegiare nei tempi la permanenza del bambino presso quella casa hanno un rapporto di causa-effetto talmente fondante che le due cose arrivano a coincidere. I due indirizzi ufficiali dovrebbero servire a interrompere il circolo vizioso in considerazione del fatto che l'indirizzo "ufficiale" non esisterebbe più.
Avendo, con la doppia residenza, le due abitazioni pari dignità anche formale, i Tribunali dovrebbero cominciare a tenere conto dell'eventuale assegnazione della casa coniugale nella gestione dei rapporti economici tra i due genitori (= assegno perequativo mensile). L'articolo 155-quater  del Codice Civile come novellato dalla legge 54/2006 cita espressamente, infatti: "Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà." L'esperienza ci mostra quanto ciò a tutt'oggi non avvenga e quanto un bene dal valore economico (oltre che affettivo) enorme venga assegnato a una parte o all'altra senza nessun tipo di compensazione, con tutte le conseguenze che questo comporta, indirettamente, anche al minore.

Un Disegno di Legge sulla Doppia Residenza è stato presentato in Senato poco prima della fine della scorsa legislatura e di nuovo il primo giorno di quella attuale (DDL 43, 29/04/2008), sempre dal Senatore Peterlini (Südtiroler Volkspartei - Gruppo UDC-SVP-Autonomie). />Tale disegno di legge, che potete trovare per esteso qui, prevede che "In caso di separazione o di divorzio, i figli affidati ad entrambi i genitori e che trascorrono
periodi di uguale durata presso l’abitazione della madre e del padre hanno la doppia residenza anagrafica e, conseguentemente, l’iscrizione sia nello stato di famiglia anagrafico materno sia in quello paterno. Entrambi gli indirizzi di residenza sono indicati nelle certificazioni e nei documenti d’identita` del minore."
A parer nostro la previsione dell'uguale durata dei tempi trascorsi presso le due abitazioni come requisito per l'applicazione della disposizione rischia di diventare molto restrittiva - limitandola di fatto ad un numero esiguo di casi in quanto la prassi nei Tribunali è ancora purtroppo molto diversa - ma ci sembra comunque un ottimo principio.
Auspichiamo una semplice modifica della seconda riga in siffatta maniera:
"e che trascorrono periodi di tempo presso l’abitazione della madre e del padre sostanzialmente equilibrati".

La palla in Parlamento è lanciata. Alla politica e alla società civile il compito/dovere di raccoglierla.

Due chiacchiere con Marino Maglietta sul DDL 957

Written By Giorgio G on giovedì 2 settembre 2010 | 02:42

Mentre la Commissione Giustizia del Senato continua l'esame (iniziato il 21.04.10) e la discussione del DDL 957 (c.d. Condiviso Bis) vogliamo riportare una presentazione del disegno di legge fatta dallo stesso prof. Marino Maglietta, presidente dell’associazione Crescere Insieme ed estensore tanto del progetto originario della legge 54/2006 quanto di questa nuova proposta.

Il professore ci tiene da subito a sgombrare il campo da una lettura della questione affidamento come mera rivendicazione maschile. “Piuttosto, l’affido condiviso viene incontro a tutti gli elementi ‘sani’ di una famiglia. In primo luogo il minore, che ha la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Poi quei padri che si vedono ingiustamente privati della possibilità di occuparsi dei figli e che vengono ridotti ad una semplice fonte economica. Infine le donne che saranno beneficiate in termini di opportunità personali da una più equa ripartizione degli oneri diretti di cura�?.
Le novità introdotte dall’affidamento condiviso – illustrate a fondo nell’omonimo libro di Maglietta, appena ripubblicato in edizione aggiornata -  sono tante e importanti.


Da un lato si introduce il concetto di doppio riferimento abitativo e si prevede che il minore permanga per un tempo comparabile – tendenzialmente, ma non rigidamente, paritetico – con entrambi i genitori. Sia il padre che la madre pertanto sono chiamati a prendersi cura personalmente del bambino; nessuno dei genitori viene “espulso�? dalla sua vita.
Dall’altro cambiano completamente le forme con le quali viene assicurato il mantenimento economico. Infatti, nell’affidamento esclusivo tradizionale, il coniuge non affidatario trasferisce un assegno al coniuge affidatario che ne dispone in modo sostanzialmente libero, senza che il primo possa entrare assolutamente nel merito di come i soldi vengono spesi. Nel nuovo modello, invece, sia il padre che la madre mantengono “direttamente�? il figlio, ciascuno per i capitoli di spesa che gli sono assegnati. Per tali capitoli ogni genitore paga e decide.

L’impegno economico richiesto al padre e alla madre è proporzionale alla rispettiva capacità economica, e l’eventuale differenza di risorse viene tipicamente gestita giocando sulla ripartizione dei capitoli.
In buona sostanza l’assegno non è più necessario. Esso permane solo qualora ci sia uno squilibrio molto forte tra i due redditi, nel qual caso una perequazione preliminare resta necessaria perché il coniuge meno abbiente possa adempiere anche lui alla sua parte di mantenimento diretto; ovvero quando gli impegni lavorativi costringano un genitore a rinunciare alla gestione diretta e a farsi supplire dall’altro.
Il principio del mantenimento diretto e dei capitoli di spesa è un tratto distintivo della via italiana all’affido condiviso e pone teoricamente il nostro modello all’avanguardia anche rispetto a paesi in cui l’idea della bigenitorialità è da più tempo consolidata. “Dal mio punto di vista – spiega il professore – il mantenimento diretto è una questione fondamentale ed il fattore che può maggiormente garantire che un affidamento condiviso lo sia davvero�?.


Incidentalmente, un effetto della riforma sarebbe quello di disaccoppiare la questione dell’assegnazione della casa familiare da quella dell’affido del minore – nel momento in cui in linea di massima egli è destinato ad abitare per un tempo comparabile con entrambi i genitori.
Infatti, non di rado, in caso di assegnamento esclusivo, la lotta per il figlio nasconde la battaglia per il controllo dell’abitazione, che, ottenuto l’affidamento, da esso discende automaticamente.
La legge 54/2006 approvata alla fine della XIV legislatura poteva già sancire una storica svolta ed archiviare il modello di affidamento esclusivo così come l’avevamo conosciuto fino a quel momento.  Purtroppo qualcosa è andato storto ed ha fatto sì che già nel 2008 dovesse essere depositato un nuovo disegno di legge in Senato (n.957 con primo firmatario il sen. Giuseppe Valentino) per regolamentare ulteriormente la materia.

Maglietta ricostruisce le ragioni del fallimento della normativa del 2006, in termini di effettiva efficacia. “Purtroppo in fase di dibattito parlamentare la legge è stata indebolita da una serie di emendamenti in apparenza innocui, ma che hanno introdotto dei varchi di cui in modo malizioso gli operatori del diritto si sono poi serviti per tradire lo spirito della normativa�?. Tra questi il riferimento ad un generico
“interesse del minore�? in nome del quale i giudici hanno potuto derogare a piacere rispetto alle prescrizioni della legge.
E’ così che la percentuale di affidi condivisi stabiliti dalle Corti  (78%) è stata inferiore alle attese, ma soprattutto laddove l’affido condiviso è stato concesso, esso è stato quasi sempre svuotato di significato. Si è inventato il concetto di “genitore collocatario�?, non previsto dalla normativa, e si sono stabiliti assegni e tempi di visita per il genitore “non collocatario�?, secondo la stessa ottica in vigore prima della legge.  Tra l’altro la previsione di un genitore in qualche modo “prevalente�? tende a generare una contesa tra  i coniugi per ottenere anche un solo pernottamento in più del figlio, onde vedersi attribuita la casa in virtù di ciò.
“E’ per questo – spiega Maglietta – che è indispensabile che il parlamento rimetta mano alla questione per “blindare�? l’effettiva applicazione dell’affido condiviso da parte dei Tribunali.�?

La nuova formulazione renderà inequivoci ed ineludibili i concetti di doppio riferimento abitativo e di mantenimento diretto ed in ogni caso chiarificherà come la scelta tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo non è a discrezione del giudice, ma che l’esclusione di un genitore dall’affidamento è possibile solo in presenza di una sua dimostrata pericolosità nei confronti dei figli.
Il disegno di legge sarà discusso in Senato in autunno, con relatrice Alessandra Gallone, dopodiché approderà alla Camera.

Sulla carta l’ampia trasversalità dell’iniziativa dovrebbe consentire un percorso agevole, ma la storia della 54/2006, approvata quasi all’unanimità ma solo dopo essere stata depotenziata da numerosi emendamenti, obbliga alla prudenza.
“La presenza di una maggioranza di centro-destra – riconosce il presidente di Crescere Insieme – gioca a favore, considerando che la precedente legge è stata finalizzata durante il governo 2001-2006 della Casa delle Libertà, mentre si era arenata nella legislatura precedente a maggioranza ulivista. E’ innegabile che le resistenze talora esplicite di alcuni settori del centro-sinistra abbiano rappresentato un fattore che ha spostato, in questi anni, le preferenze elettorali di molti genitori�?.
Purtroppo – seguita il professore – la sinistra tende sovente a delegare la titolarità su certe questioni ad una minoranza veterofemminista che non è rappresentativa neppure della sua stessa base. E questo è un grave errore sia tecnico che politico.�?
Peraltro, si tratta di un femminismo autolesionista e autocontraddittorio, in quanto finisce per privilegiare la rendita di posizione legata ai ruoli sessuali tradizionali, piuttosto che il superamento degli stessi ed i vantaggi che deriverebbero per le donne se gli uomini contribuissero maggiormente alla cura diretta dei figli.
Paradigmatiche (e a loro modo agghiaccianti), da questo punto di vista, le considerazioni della Commissione Nazionale Parità che nel 2002 stigmatizzava l’affido condiviso come un progetto nato “dall’esigenza di contendere alle donne il possesso e il potere sui figli e sulla gestione del denaro attribuendo analogo possesso e potere agli uomini�? e “ispirato a contendere alle donne la funzione materna attraverso un potere di controllo e di intervento del giudice�?.

Questo non vuol dire, naturalmente, che anche nel mondo politico di sinistra l’affido condiviso non abbia ricevuto prestigiosi sostegni, ma questi non sempre sono stati sufficienti a modellare la linea complessiva.
Maglietta spiega, ad ogni modo, che le personalità che si sono nel tempo mobilitate negli anni a favore della riforma attraversano proprio tutto lo spettro politico, da AN e Lega fino a Rifondazione Comunista.
Oltre al carattere bipartisan, è poi certo significativo il fatto che l’approccio bigenitoriale nell’affidamento riscuota consensi largamente favorevoli tanto tra gli uomini quanto tra le donne. Questo è sicuramente un merito del taglio gender-inclusive che è stato scelto.
Un gruppo di pressione che ha lavorato contro la riforma è, invece, l’avvocatura, che in ottica corporativa ritiene – probabilmente a torto – di avere da perdere da una formulazione equilibrata del diritto di famiglia. Non è un caso che sia l’Organizzazione Unitaria degli Avvocati, sia l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia abbiano preso una posizione di aperta ostilità contro la legge sull’affido condiviso.
E’ proprio dall’azione di questa lobby che potrebbero venire brutte sorprese in parlamento.
Poi, naturalmente, c’è sempre da combattere contro quella mentalità conservatrice ancora invalsa tra alcuni parlamentari che fa ritenere inconcepibile che “un padre riesca a preparare un pasto caldo�?.
Insomma, le insidie – inutile nasconderselo – ci sono, inclusa la possibilità di una fine anticipata della legislatura che riazzererebbe il percorso del disegno di legge.

Tuttavia la posta in gioco è alta. L’affido condiviso – se correttamente applicato – equivale ad una rivoluzione copernicana nella gestione delle separazioni e ciò è un fatto di per sé notevole, in un paese come il nostro così restio all’innovazione sociale e così soggetto, in generale, alla tirannia dello status quo.
Marino Maglietta e la sua associazione “Crescere Insieme�? hanno avuto il merito di credere fin dall’inizio che questo tipo di riforma fosse realizzabile e di accompagnarla con costanza in un percorso politico e parlamentare durato quasi venti anni.
C’è da augurarsi quindi che nei prossimi mesi il nuovo disegno di legge possa trovare il più ampio sostegno. Le sue implicazioni culturali sono profonde e – ci si consenta di osservare – molto liberali.
Dal rifiuto di un “diritto sessuato�? e della cristallizzazione istituzionale dei ruoli di genere, alla contestazione di un esproprio al “buio�? delle risorse di una persona a favore di un’altra. Quello che molti genitori separati chiedono è, in fondo, “no taxation without representation�?.
La nuova legge darà loro una risposta. All’impegno economico che legittimamente è loro richiesto corrisponderà una presenza effettiva – in termini di cura e di scelte educative – nella vita dei loro bambini.

Via | www.libertiamo.it

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