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Non può chiedere il rimpatrio il papà che è stato poco presente

Written By Giorgio G on giovedì 14 gennaio 2010 | 02:48

La Cassazione interviene a proposito di sottrazione internazionale di minori. Il rimpatrio del minore non può essere concesso se il genitore che lo chiede non ha esercitato il diritto di visita e non ha quindi partecipato alla vita del bambino.

Intervenendo ancora sul tema dei figli contesi la Cassazione (sentenza n. 252 del 12 gennaio 2010) a pochi giorni di distanza dalla sentenza della Corte di giustizia, ha fissato un altro importante paletto agli spostamenti dei figli fra i paesi d'origine dei genitori. In caso di sottrazione di minore, hanno in sostanza motivato i giudici di legittimità, il genitore non affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio solo qualora
abbia esercitato precedentemente con regolarità il «diritto di affidamento e di visita». Infatti in caso contrario, a tutela della situazione psicologica del bambino, il tribunale potrebbe legittimamente negare l'istanza. La prima sezione civile della Suprema corte ha accolto con rinvio il ricorso di una mamma che si opponeva al rimpatrio del figlio con il padre in Svizzera perché, aveva sostenuto la donna, l'ex convivente non aveva mai esercitato il diritto di visita e quindi non aveva partecipato alla crescita del figlio. I giudici italiani (il Tribunale dei minori di Milano) avevano accolto l'istanza di rimpatrio presentata dal padre che si era visto sottrarre il figlio dalla compagna molto tempo prima. Contro il decreto la donna ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Un verdetto senza appello quello pronunciato dal Collegio di Piazza Cavour che ha deciso nel merito «respingendo l'istanza di rimpatrio». Fra le preoccupazioni dei giudici milanesi, anche in virtù delle norme poste a garanzia dei minori dalla Convenzione dell'Aja dell'80 e quelle lussemburghesi dello stesso anno, c'era l'impatto psicologico del rimpatrio su un bambino che, di fatto, non ha mai visto il genitore che lo chiedeva. In proposito, si legge in sentenza, «è opportuno richiamare il contenuto delle due convenzioni, di Lussemburgo sull'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minorile e dell'Aja, sulla sottrazione internazionale dei minori». Differenti sono i caratteri e le finalità, «ma pure i presupposti delle due convenzioni: nel primo caso l'assunzione di un provvedimento di affidamento del minore anteriormente al trasferimento illecito o magari, successivamente, un provvedimento dichiarativo dell'illiceità dell'affidamento stesso; nel secondo, non è invece necessario alcun titolo giuridico di affidamento per il genitore».
Di Debora Alberici
Da: TGCOM

I trasferimenti arbitrari di residenza del genitore collocatario non sono più ammessi: questa la recente tendenza dei tribunali italiani

Written By Giorgio G on lunedì 13 luglio 2009 | 08:23

Tre importanti sentenze hanno di recente ribadito un concetto emerso anche in Corte di Cassazione: il genitore affidatario (o collocatario) della prole non può arbitrariamente trasferire la propria residenza senza l'accordo dell'altro genitore e/o il benestare del giudice, che ne deve valutare preventivamente l'eventuale pregiudizio per il minore: da ciò ne può derivare una sanzione (ex art. 709-ter cod. proc. Civ.) da parte del giudice (possibile inversione dell'affidamento o collocamento della prole) e/o addirittura il decadimento della potestà.

Con le decisioni di merito i tribunali italiani stanno in sostanza confermando tre punti sostanziali riguardo al contesto emotivo e abitativo della prole di genitori separati:

1. il genitore che, senza autorizzazione da parte del giudice né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, trasferisca la residenza del figlio minore in un’altra regione viola i principi basilari dell’affidamento condiviso, ossia il dovere dei genitori di assumere le decisioni fondamentali per la prole in modo congiunto e di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi le figure genitoriali (ed entrambi i rami parentali).

2. trasferendo in modo arbitrario la propria residenza e pregiudicando nei fatti e nella pratica i contatti quotidiani tra prole ed ex partner, il genitore che prende queste decisioni autonomamente dimostra un comportamento irresponsabile ed incompatibile con il ruolo di collocatario della prole, al punto che ne possono derivare sanzioni da parte del giudice.

3. nell'ambito dei criteri di scelta da parte del giudice del genitore collocatario della prole, un posto fondamentale deve essere attribuito alla capacità del genitore di mettere da parte le rivendicazioni nei confronti dell’altro e di conservarne l’immagine positiva agli occhi del minore, garantendo nei fatti le frequentazioni tra i due: l’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di non allontanare quest’ultimo dall’altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne (vedi anche sentenza n. 24907 della Corte di Cassazione che precisa: «tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge».

Entrando nello specifico, le tre sentenze che ci riguardano sono le seguenti:

Tribunale di Bari, I Sezione Civile - 10 Marzo 2009:
Il genitore collocatario non può trasferire i figli presso altra residenza se il giudice non ha verificato la sussistenza di nuovi e rilevanti presupposti.
Il Tribunale di Bari ha mutato il collocamento dei figli (dalla madre al padre) ripristinando immediatamente le condizioni preesistenti dopo il trasferimento arbitrario della madre. Dal cambio di collocamento ne è dipeso anche l'obbligo, in capo alla madre, di corrispondere l'assegno di mantenimento per la prole. In buona sostanza, i giudici di merito hanno convenuto che il cambiamento arbitrario di residenza, arrecando pregiudizio al minore così privato del sostegno e dell'affectio dell'altro genitore e del suo intero ramo parentale, non può essere effettuato senza aver permesso al giudice di verificare l'eventuale sussistenza di nuove motivazioni.

Link alla sentenza:
Corte d'Appello di Bari - 10/03/09


Corte di Appello di Napoli – 17 ottobre 2008:
Il genitore collocatario della prole non può arbitrariamente condurre con sè i figli presso una nuova città di residenza, ma deve considerare preventivamente il diritto dei bambini alla Bigenitorialità e il diritto dell'altro genitore a vivere in maniera equilibrata il proprio ruolo genitoriale.

La sentenza cita: "Ne consegue che il genitore, libero ovviamente di stabilire dove creda la propria residenza, deve tenere però conto degli eventuali mutamenti che la sua decisione comporta in ordine ai tempi di gestione ed accudimento del minore stabiliti dal giudice. E, qualora si tratti del genitore collocatario, considerare non solo i riflessi della decisione nella sfera degli interessi del minore ma anche l'eventuale lesione dei diritto dell'altro genitore coaffidatario. Onde, in mancanza dell'assenso di quest'ultimo, dovrà rivolgerei al giudice che - tenuto conto del nuovo assetto abitativo ed ambientale che il minore deve affrontare - provvedere in modo di assicurarne il diritto alla bigenitorialìtà."
Ne consegue che la scelta della residenza del minore deve essere assunta di comune di accordo dai genitori; in caso di disaccordo, ciascun genitore non dovrà assumere unilateralmente la decisione (poiché ciò costituirebbe una grave inadempienza sanzionabile ex art. 709-ter cod. proc. civ.), ma dovrà rivolgersi al giudice per ottenere un nuovo assetto delle modalità dell’affidamento, in virtù del combinato disposto degli artt. 155, comma 3, e 155-quater, comma 2, cod. civ.).

Link alla sentenza:
http://www.minoriefamiglia.it/download/ca_napoli_17102008.pdf


Corte di Appello di Firenze – sentenza del 10.06.09:
Se uno dei genitori trasferisce arbitrariamente la residenza, va immediatamente rispristinata la comunanza domestica con l'altro genitore.

Nella sentenza si legge: "Detto questo dal punto di vista logistico, l’unico ostacolo dal punto di vista psicologico al pernottamento della figlia col padre è rappresentato dal fatto che la bambina non vi è abituata e non vi è abituata perché la madre si è sempre apertamente rifiutata di consentirlo. Ora, non v’è chi non veda che più passa il tempo e più la situazione tende ad aggravarsi in danno della figlia, la quale si vede patologicamente preclusa la comunanza domestica col padre che costituisce parte cospicua dell’intimità familiare. In tale ottica, aspettare fino all’età scolare, o magari anche più in là, significherebbe far soffrire ulteriormente la bimba di una grave mancanza, significherebbe privarla di un’esperienza basilare e comune a tutti i bambini, alimentando per converso una deleteria dipendenza psicologica esclusiva dalla madre. Pertanto, siccome non è qui in discussione l’intrinseca capacità genitoriale del K, il quale ha comunque edificato un sereno ed affettuoso legame con la figlia, occorre attuare al più presto la previsione dei pernottamenti, da ritenersi tanto più indispensabile al cospetto delle difficoltà logistico-geografiche già registrate, che non consentono una frequenza ravvicinata di contatti di breve durata".

Link alla sentenza:
Corte d'Appello di Firenze - sentenza 10/06/09

Sottrazione di minori: non è reato riportare i figli in Italia contro la volontà del coniuge

Written By Giorgio G on mercoledì 24 giugno 2009 | 00:26

Da IlSole24Ore. Ricondurre i figli in Italia, contro la volontà del coniuge, dopo un soggiorno all'estero di quasi un anno, non configura il reato di sottrazione internazionale di minori. Al contrario, secondo un decreto del Tribunale per i minorenni di Bari, confermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13936/2009 (pubblicata sul sito www.guida al dirittto.ilsole24ore.com), si tratta di un «semplice ritorno a casa».

Nel giugno del 2007 l'intera famiglia era partita per un soggiorno di tre mesi in Svezia, paese d'origine della moglie, poi prolungatosi fino all'aprile del 2008, per un totale dunque di 11 mesi. Secondo la madre si era trattato di un vero e proprio trasferimento, circostanza negata dal padre che ha sempre sostenuto il «carattere temporaneo della permanenza all'estero».

L'istanza di restituzione dei figli da parte della madre è stata rigettata dal tribunale di Bari che li ha affidati provvisoriamente al padre, con facoltà di visita della genitrice ma con il divieto di allontanarli dal territorio nazionale. Sulla stessa linea si sono mossi i giudici di Piazza Cavour, secondo i quali non vi sarebbe stata alcuna violazione della «residenza abituale» tutelata dalla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, recepita in Italia dalla legge 64/1994, in quanto essa «va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione». E proprio a essi si era riferito il Tribunale per i minori che aveva sottolineato, in primis «la prevalenza della permanenza temporale in Italia» sul breve periodo trascorso all'estero, e soprattutto: «l'immediato recupero delle consuetudini affettive e relazionali». Recupero testimoniato dalla documentazione presentata dai servizi sociali dove si parla della ripresa del «rapporto stretto con i nonni paterni, la frequenza regolare e serena della scuola materna, le abitudini di vita pregresse ecc.». Tutti indizi che hanno indotto a ritenere che non di allontanamento si trattasse ma di «ritorno a casa». Al punto che secondo la Cassazione di sottrazione internazionale, semmai, si sarebbe potuto parlare nel caso di «un forzato trattenimento dei minori in Svezia».

In definitiva, i supremi giudici enunciano l'importante principio per cui: «Nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull'accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale di minori […] quando uno dei genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale».

Scarica la sentenza (da Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore)

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